1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa nazionale», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. I giudici di pace che non sono iscritti alla Cassa nazionale, sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata INPS».
1. Il contributo alla Cassa nazionale e alla Gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:
a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;
b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;
c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.
2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è posto a carico dell'assicurato
1. L'iscrizione alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa nazionale, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1o gennaio 2008.
2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.
1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace promossi davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».
2. All'Articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata»;
b) il comma 2 è abrogato.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale