PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa nazionale», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
      2. I giudici di pace che non sono iscritti alla Cassa nazionale, sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata INPS».

Art. 2.
(Versamento del contributo).

      1. Il contributo alla Cassa nazionale e alla Gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

          a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

          b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

          c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è posto a carico dell'assicurato

 

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per un terzo e del Ministero della giustizia per due terzi.
      3. Per gli iscritti alla Cassa nazionale i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 sono cumulati con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di un mese dalla data di comunicazione della medesima Cassa.
      4. Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 3.
(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici).

      1. L'iscrizione alla Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa nazionale, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Art. 4.
(Iscrizione retroattiva).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1o gennaio 2008.
      2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante

 

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l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
      3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa nazionale o della Gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in un'unica soluzione e nei modi ivi indicati.

Art. 5.
(Norme generali di ricongiunzione).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa nazionale le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla Gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 6.
(Iscrizione all'albo dei cassazionisti).

      1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 7.
(Esenzione dal pagamento del contributo unificato).

      1. I giudizi riguardanti il rapporto di servizio dei giudici di pace promossi davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo non sono soggetti al contributo unificato previsto dall'articolo 9

 

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del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 8.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».
      2. All'Articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata»;

          b) il comma 2 è abrogato.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.